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Cambio cognome dopo il matrimonio, come funziona?

studiato per te: cambiare cognome dopo il matrimonio

Cambio cognome dopo il matrimonio, come funziona?

Edit: ho ricevuto centinaia e centinaia di email di coppie che mi chiedono come fare a far cambiare cognome alla sposa dopo il matrimonio in Italia. Evidentemente hanno letto molto superficialmente l’articolo o non l’hanno capito. Forse mi sono spiegata male. Quindi ho deciso di scriverlo qui in maniera chiara. 

IN ITALIA IL CAMBIO COGNOME DOPO IL MATRIMONIO NON SI PUÒ FARE. 

Domanda: “Ma se lei è di nazionalità _______?” (metti la nazione del mondo che vuoi)

Risposta: “Non si può fare”

Domanda: “Ma se lei lo vuole tanto tanto tanto?”

Risposta: “Non si può fare”

Domanda: “Ma se…”

Risposta: “NON si può fare”.

È più chiaro così? 

In questo articolo ti spiego perché e ti espongo le leggi e le mie riflessioni in merito:

—-

Scrivo questo articolo perché ho ricevuto poco fa una mail da una mia sposa che mi chiedeva informazioni circa il cambio di cognome dopo il matrimonio. Forse hai questo dubbio anche tu, quindi anche se non si parla specificatamente di organizzazione del matrimonio ho pensato che un articolo in merito ti potesse essere utile.

Qual è l’esigenza della mia sposa? In pratica lei e il suo fidanzato vorrebbero prendere dopo le nozze l’uno il cognome dell’altro. Ti faccio un esempio, senza farti i loro veri nomi per questioni di privacy. Diciamo che lei si chiama Maria Rossi e lui Giuseppe Bianchi (fantasia, portami via!), dopo il matrimonio vorrebbero chiamarsi Maria Rossi Bianchi e Giuseppe Rossi Bianchi.

Sicuramente è un’idea molto romantica, ma non lo possono fare e ti spiego perché. Da un lato in base all’articolo l’art. 143 bis del codice civile:

“La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.

Quindi sembrerebbe che almeno per la sposa la possibilità di cambiare cognome dopo il matrimonio sia garantita. Dall’altro lato però questa norma non trova applicazione nella realtà. Infatti c’è una sentenza della Corte di Cassazione del 13 luglio 1961 secondo cui:

“l’art. 143 bis del codice civile va interpretato nel senso che la moglie ha il diritto, non l’obbligo, di aggiungere il cognome del marito al proprio.”

Questo è confermato dal parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997 del Consiglio di Stato, che recita:

“ai fini dell’identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile”.

In pratica da un punto di vista legale tu manterrai sempre la tua identità. Sarai identificata sempre dal tuo cognome da nubile e solo da quello. Sui documenti infatti sono riportati i dati corrispondenti all’atto di nascita e non quelli relativi al matrimonio. Si può far aggiungere la dicitura “coniugata”, ma è facoltativo, così come l’indicazione della professione svolta.

Infatti c’è una circolare del Ministro degli Esteri, la n. 2 del 6 marzo 1998 che parla dei passaporti e dice esplicitamente:

“L’apposizione del cognome del marito nel passaporto della donna sposata deve intendersi essere facoltativa. Essa è quindi effettuata a richiesta dell’interessata, la quale, comunque, dovrà essere informata dall’operatore della possibilità di avvalersi di tale facoltà. Invero, l’art. 143 bis del codice civile, il quale prevede che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”, va inteso nel senso che è attribuita alla moglie la facoltà di aggiungere al proprio cognome quello del marito. Esiste, in proposito, un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale per il quale l’aggiunta del nome del marito ha carattere di mera facoltà, in applicazione del principio costituzionale della parità tra i coniugi”.

In effetti sula questione della parità dei coniugi ci sarebbero un po’ di cose da dire. Perché il marito non ha la stessa possibilità della moglie e non può aggiungere il cognome di lei? Questo è uno di quei casi in cui la norma è così tanto maschilista che diventa quasi femminista! Perché nasce da una discriminazione della moglie e ai tempi odierni diventa quasi una discriminazione del marito.

Piuttosto buffo, no? Ma la sostanza non cambia. In pratica quindi l’articolo 143 bis non viene applicato, anche se la tradizione persiste. Non sarà strano se andando dal parrucchiere o dal meccanico lei si sentirà chiamare sig.ra Bianchi invece di sig.na Rossi. Anzi ti posso anticipare che la cosa probabilmente non le dispiacerà. Succederà anche a te. Quando ti sentirai chiamare per la prima volta sig.ra X (ovviamente al posto di X mettici il cognome del tuo futuro marito) probabilmente ti sembrerà strano, ma subito dopo ti verrà naturale sorridere.

E questo con buona pace di tutte le femministe.

Come possono fare “Maria e Giuseppe” ad esaudire il loro desiderio? Una possibilità moooolto remota è data dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che indica la procedura da seguire:

TITOLO X

Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

84. Cambiamento del cognome.

1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda.

85. Presentazione della richiesta.

1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.

2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell’interno con il parere e con tutti i documenti necessari.

86. Affissioni.

1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza annuale un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.

2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.

87. Opposizione.

1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

2. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’interno.

88. Decreto di concessione del Ministro.

1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:

a) un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;

b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

La chiave del discorso è quel “qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione”. Come sempre la legge è un po’ fumosa, perché come si fa a decidere se la richiesta di “Maria e Giuseppe” è meritevole? Di solito si usa questa procedura per aggiungere al cognome paterno quello materno, soprattutto nei casi in cui non ci sono persone a tramandare quel cognome oppure ci sono delle ragioni legate al prestigio del cognome. Insomma, per intenderci, se vuoi aprire un pastificio e tua mamma di cognome fa Rana puoi facilmente dimostrare che per te sarebbe un vantaggio prendere quel cognome.

Nel caso del matrimonio la situazione è un po’ più spinosa. Infatti é vero che le motivazioni affettive sono considerate valide come quelle di convenienza, ma in generale tutto ruota intorno al concetto che il nome deve rispettare l’identità della persona. Per il nome materno si può quindi scrivere nella domanda che la mamma è stata una figura fondamentale per la propria crescita e che la propria identità si fonda sulla sua amorevole presenza. Nel caso si voglia cambiare cognome dopo il matrimonio non ci sono queste motivazioni, quindi è fortemente probabile che la domanda venga respinta.

Ciò nonostante è l’unica via possibile, quindi se proprio ci tieni ad avere il doppio cognome dovresti presentare domanda secondo questo iter.

Oggi mi sono addentrata in un territorio insolito, ma resta comunque di mia competenza. Infatti il mio lavoro è aiutare gli sposi a risolvere i loro dubbi e le loro ansie relative al matrimonio e questo ogni tanto può significare andare a studiare un argomento nuovo per dare loro una mano. C’è sempre da imparare!

E tu quali dubbi e domande hai sul tuo matrimonio? Raccontameli in un commento o in una mail, sarò felice di aiutarti!

A presto!

♥♥♥ Claudia

[la vostra amichevole wedding planner di quartiere]

Claudia
Claudia
info@alchimieventi.com

Ti è piaciuto questo articolo? Fammelo sapere con un commento :)

11 Comments
  • Avatar
    alessia
    Posted at 15:25h, 26 Giugno Rispondi

    Ciao. Mi interessa se in Puglia ce la possibilita di prendere un vestito da sposa in noleggio? Grazidm

    • Claudia
      Claudia
      Posted at 09:31h, 03 Luglio Rispondi

      Ciao Alessia, al momento non mi risulta nessuna azienda che offre questo servizio.

  • Avatar
    Eril
    Posted at 11:09h, 17 Luglio Rispondi

    Ciao! grazie dell’articolo molto dettagliato, dopo la lettura però mi è sorto un dubbio ancora più grande! visto che si parla di moglie che prende il cognome del marito….marito che non può prendere il cognome della moglie etc…ma nel caso di due mogli o di due mariti la legge a riguardo non prevede nulla? come si regolano i matrimoni gay sotto questo punto di vista? forse è una domanda poco districabile per una wedding planner ma tentar non nuoce 😉

    • Claudia
      Claudia
      Posted at 16:32h, 26 Gennaio Rispondi

      Il discorso è identico 🙂 Si può annotare il cognome, ma non è una modifica anagrafica.

  • Avatar
    maxrc
    Posted at 20:56h, 21 Novembre Rispondi

    Ciao io italiano convivo con una ragazza rumena. Se ci sposiamo in Romania dove il cambio cognome e possibile. Lei prende il mio cognome? Anche se io sono cittadino italiano?

    • Claudia
      Claudia
      Posted at 07:53h, 28 Novembre Rispondi

      Ciao Max, confesso che la legislazione rumena non è il mio forte. A senso credo che dovrebbe funzionare, ma provo ad informarmi.

    • Avatar
      Francesco
      Posted at 16:05h, 20 Dicembre Rispondi

      Ciao anche io sto con una ragazza rumena. Perché vuoi sposarti in Romania? Te lo ha chiesto lei? C’è da fare tutta una trafila di documenti. .. anche se, viaggio a parte e soggiorno per i parenti, costerebbe molto meno! Per di più ci sarebbe gente più divertente e non quelli che “devi” invitare per forza qui in italia

  • Avatar
    Elena
    Posted at 17:08h, 17 Gennaio Rispondi

    Salve,
    Ho un desiderio ed è quello di avere il cognome del mio futuro marito. Noi essendo ucraini abbiamo la tradizione di avere lo stesso cognome per tutta la famiglia. Fino a qui posso andare in Ucraina e cambiare mio cognome lì senza problemi, poi rifare i documenti in Italia.
    Però il fatto è che dopo 11 anni in Italia voglio richiedere la cittadinanza e per far ciò si dovrà tornare al cognome da nubile.
    A parte la prima motivazione c’è ne anche un secondo motivo di non voler rimare con il cognome paterno: il padre. Ha traumatizzato più volte la mia vita e quasi non era presente nella mia vita, non mi ha educato. Per di più porto il cognome del nonno che ha lasciato la mia nonna con il mio padre e non ho conosciuto ne il nonno ne i parenti da parte sua. Quindi non ha senso portare questo cognome.

    Da come ho capito ho due possibilità: rivolgermi allo Stato Italiano dopo che avrò preso la cittadinanza e chiedere di cambiare il cognome prendendo quello del marito; rivolgermi allo Stato Ucraino e chiedere di cambiare il cognome prendendo quello del marito.
    Secondo Lei la mia motivazione è abbastanza valida per essere “meritevole” per il Ministero dell’interno?

    • Claudia
      Claudia
      Posted at 12:15h, 18 Gennaio Rispondi

      Ciao Elena, secondo me è un’ottima motivazione, ma purtroppo non esamino io le richieste 🙂 In bocca al lupo!

  • Avatar
    Denise Storci Testoni
    Posted at 14:49h, 31 Agosto Rispondi

    Ad aprile 2018 il prefetto di Bologna ha accolto la mia istanza, ora ho i documenti con il mio cognome e quello di mio marito (siamo entrambi italiani).

  • Avatar
    Marina Bletsas
    Posted at 15:11h, 10 Dicembre Rispondi

    “, ma subito dopo ti verrà naturale sorridere.” Ehm, decisamente no. A ciascuno e a ciascuna il proprio cognome, finché morte non ci separi. È già sufficiente la norma patriarcale del cognome paterno. Chi mi chiamerà col cognome del mio futuro marito si vedrà corrett+ ancora e ancora e ancora. E ancora.

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